MIMIT - ACCORDI PER L'INNOVAZIONE - AUTOMOTIVE 2026

  1. Finalità: Il bando definisce le disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sugli Accordi per l’innovazione destinati alla filiera automotive. Gli Accordi devono sostenere progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico, in grado di favorire percorsi di innovazione finalizzati allo sviluppo di tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti. L’obiettivo è promuovere la transizione ecologica e incentivare attività di ricerca, sviluppo e innovazione mirate all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili.
  2. Soggetti Beneficiari: Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati che operano nella filiera automotive, ovvero quelle che svolgono attività di ricerca, progettazione, ingegnerizzazione, produzione, assemblaggio, trasformazione, remanufacturing o manutenzione avanzata di veicoli a motore per il trasporto su strada e dei relativi componenti, sistemi e tecnologie. Sono ammessi i soggetti indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 31 dicembre 2021, ad esclusione delle imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale e delle imprese agricole. I progetti possono essere presentati anche congiuntamente, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti, e possono coinvolgere Organismi di ricerca. Sono escluse le attività dei settori aeronautico, ferroviario e navale, nonché le imprese che svolgono esclusivamente commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita.
  3. Requisiti di Ammissibilità: Possono accedere le imprese di qualsiasi dimensione appartenenti alla filiera automotive, regolarmente costituite in forma societaria e iscritte al Registro delle Imprese, nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non in stato di difficoltà. Sono escluse le imprese agro-industriali e agricole, nonché quelle che operano esclusivamente nella commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita e quelle dei settori aeronautico, ferroviario e navale. È richiesta la regolarità contributiva (DURC), l’assenza di sanzioni interdittive e di condanne dei legali rappresentanti, la regolarità con la normativa antimafia e l’adempimento dell’obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali previsto dalla legge di bilancio 2024. Sono esclusi i soggetti controllati o controllanti società residenti in Paesi non cooperativi a fini fiscali, salvo dimostrazione di una presenza economica sostanziale. Il progetto deve prevedere spese e costi ammissibili compresi tra 5 e 40 milioni di euro.
  4. Vincoli di Accesso: Zone territoriali: Bando nazionale. Una quota pari al 40% delle risorse è riservata ai progetti di ricerca e sviluppo da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna); le risorse non impegnate su tale riserva a distanza di sei mesi dall’apertura potranno essere destinate a iniziative nel centro-nord. Le regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere Accordi quadro per cofinanziare i progetti realizzati nei propri territori.

    Esclusioni: Sono esclusi i settori aeronautico, ferroviario e navale, le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale e le imprese agricole ex art. 2135 c.c., nonché le imprese che svolgono esclusivamente commercializzazione, distribuzione, intermediazione, noleggio o rivendita. Sono esclusi i progetti che ricadono negli ambiti di esclusione dell’art. 7 del regolamento UE 1058/2021 e quelli non conformi al principio DNSH. Sono esclusi i soggetti con sanzioni interdittive, condanne penali dei legali rappresentanti, irregolarità contributive, decadenza per delocalizzazione, cause antimafia, mancato adempimento dell’obbligo assicurativo catastrofale e i soggetti collegati a società residenti in Paesi non cooperativi a fini fiscali salvo dimostrazione di presenza economica sostanziale.

    Obblighi post-agevolazione: I beneficiari devono avviare il progetto entro tre mesi dal decreto di concessione, presentare la prima richiesta di erogazione entro 18 mesi e trasmettere la documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione. Devono realizzare il progetto secondo forme, modi e tempi previsti, adottare un sistema di contabilità separata, rilevare distintamente i costi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, conservare la documentazione amministrativa e contabile per almeno 10 anni dal pagamento del saldo, rispettare l’obbligo di indicazione del CUP e il divieto di cumulo. È vietato ridurre i livelli occupazionali o la capacità produttiva e cessare o rilocalizzare l’attività al di fuori del territorio dell’intervento nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto (3 anni per le PMI). Devono garantire il rispetto della normativa ambientale, antiriciclaggio, degli appalti, la trasmissione dei dati di monitoraggio (dati di bilancio e personale qualificato) per il primo e secondo esercizio successivi alla conclusione, e consentire controlli, ispezioni e verifiche intermedie e finali.

  5. Da sapere che: La prima erogazione può essere disposta a titolo di anticipazione fino al 30% (o per l'intero finanziamento agevolato) previa fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Le erogazioni avvengono in massimo cinque soluzioni più il saldo, con trattenuta a saldo del 10%. In caso di parità e risorse insufficienti prevale il progetto con minor costo. Sono premiate la certificazione della parità di genere (2 punti) e il rating di legalità (3 punti). Lo sportello chiude con provvedimento del Direttore Generale all'esaurimento delle risorse.

    Forme di partecipazione: Partecipazione in forma singola oppure congiunta, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti, anche con il coinvolgimento di Organismi di ricerca, mediante contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione (consorzio, accordo di partenariato) con individuazione di un soggetto capofila.

    Interventi ammissibili: Sono ammissibili progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riguardanti una sola delle tre aree di intervento previste: sviluppo, ingegnerizzazione, testing e produzione di nuovi veicoli e soluzioni di mobilità, inclusi sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l'efficienza minimizzando le emissioni; sviluppo di parti, componenti, sistemi e tecnologie avanzate per la mobilità sostenibile, autonoma, connessa, intelligente e sicura; diversificazione e riconversione industriale verso tecnologie strategiche ad alta intensità di ricerca e sviluppo, con particolare riferimento ai settori a potenziale dual-use caratterizzati da interoperabilità tecnologica o funzionale con la mobilità sostenibile. I progetti devono rispettare il principio DNSH e non ricadere negli ambiti di esclusione previsti dall'art. 7 del regolamento UE 1058/2021.

    Piattaforma domanda: https://fondocrescitasostenibile.mcc.it

  6. Investimento e Spese Ammissibili: Investimento ammissibile: min 5.000.000 EUR – max 40.000.000 EUR
    Spesa minima per voce: 500 EUR

    – Nel caso di progetti congiunti, la collaborazione con organismi di ricerca è valutata se questi coprono almeno il 10% dei costi ammissibili. In caso di progetti congiunti ciascun proponente deve sostenere almeno il 10% dei costi complessivi se grande impresa, altrimenti almeno il 5%. Il costo complessivo ammissibile non può ridursi di oltre il 20% delle spese esposte, pena inammissibilità

    Costi ammissibili:
    a) Personale del soggetto proponente (tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario) impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo – Escluso il personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Ammesso secondo la metodologia dei costi standard unitari del decreto interministeriale 24 gennaio 2018
    b) Strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo di utilizzo per il progetto – Ammissibili le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento; interamente rendicontabili se la vita utile è pari o inferiore alla durata del progetto
    c) Servizi di consulenza, ricerca contrattuale e altri servizi, inclusa acquisizione o licenza di risultati di ricerca, brevetti e know-how – Transazioni effettuate alle normali condizioni di mercato
    d) Spese generali relative al progetto – Determinate su base forfettaria nella misura del 20% del totale dei costi ammissibili di cui alle lettere a), b) e c), ai sensi dell'art. 25 par. 3 lett. e) del regolamento GBER
    e) Materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto – Rientrano insieme alle spese generali nella quota forfettaria del 20% del totale dei costi ammissibili delle lettere a), b) e c)

  7. Decorrenza Spese: Le spese sono ammissibili a partire dalla data di avvio del progetto, che deve intervenire successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento. Le spese devono essere sostenute e pagate entro il periodo di svolgimento del progetto.
  8. Durata Progetto: I progetti devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero può concedere una proroga del termine di ultimazione non superiore a 12 mesi, comunque nei limiti dei vincoli relativi alle fonti di finanziamento.
  9. Agevolazioni: Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, eventualmente, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER. Il limite massimo dell’intensità di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale. In caso di collaborazione effettiva tra impresa e organismi di ricerca sono previste maggiorazioni fino a 10 punti percentuali per PMI e organismi di ricerca e fino a 5 punti per le grandi imprese. Il finanziamento agevolato, quando richiesto, è concedibile nel limite del 20% del totale dei costi ammissibili.

    Forma: Misto
    Massimale complessivo: Intensità massime GBER: 50% costi di ricerca industriale, 25% costi di sviluppo sperimentale, comprensive delle maggiorazioni

    Intensita di aiuto:
    – Innovazione – Ricerca industriale, Grande: 50% (max Notifica individuale oltre 20 milioni euro per impresa/progetto (progetti a prevalenza ricerca industriale)) – Limite massimo intensità 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale, comprensivo delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 25 del regolamento GBER
    – Innovazione – Sviluppo sperimentale, Grande: 25% (max Notifica individuale oltre 15 milioni euro per impresa/progetto (progetti a prevalenza sviluppo sperimentale)) – Limite massimo intensità 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale, comprensivo delle maggiorazioni GBER
    – Innovazione – Ricerca industriale con maggiorazione collaborazione effettiva PMI, Media: 60% – Maggiorazione fino a 10 punti percentuali per PMI e Organismi di ricerca in caso di collaborazione effettiva tra impresa e organismi di ricerca, nel limite dell’intensità massima ex art. 25 par. 6 GBER
    – Innovazione – Ricerca industriale con maggiorazione collaborazione effettiva grande impresa, Grande: 55% – Maggiorazione fino a 5 punti percentuali per grandi imprese in caso di collaborazione effettiva, nel limite dell’intensità massima ex art. 25 GBER
    – Innovazione – Finanziamento agevolato, : percentuale non indicata (max Fino al 20% del totale dei costi ammissibili di progetto) – Finanziamento agevolato eventuale, tasso pari al 20% del tasso di riferimento vigente. Ai fini della determinazione del tasso agevolato e di attualizzazione, il tasso di riferimento è pari al tasso base della Commissione europea maggiorato di 100 punti base

  10. Selezione Progetti: Modalita: Sportello

    La selezione avviene a sportello secondo l’ordine cronologico giornaliero di presentazione, con istruttoria svolta dal Soggetto gestore. Le domande presentate nello stesso giorno sono considerate pervenute nello stesso istante; in caso di risorse insufficienti per l’accoglimento integrale delle domande dello stesso giorno, si forma una graduatoria in ordine decrescente sulla base del punteggio dell’elemento di valutazione “solidità economico-finanziaria” (art. 8, comma 1, lett. a, n. 3), a parità prevale il progetto con minor costo. La valutazione istruttoria attribuisce punteggi secondo la tabella dell’allegato n. 8 su tre criteri principali: caratteristiche del soggetto proponente (capacità tecnico-organizzativa, qualità delle collaborazioni con organismi di ricerca che coprano almeno il 10% dei costi, solidità economico-finanziaria valutata su cinque indicatori di bilancio); qualità della proposta progettuale (fattibilità tecnica, rilevanza dei risultati attesi, grado di innovazione); impatto del progetto (interesse industriale, potenzialità di sviluppo). La verifica delle condizioni minime di ammissibilità è positiva se: il punteggio dell’indicatore “capacità di rimborsare il finanziamento agevolato” è almeno 3,2 (salvo organismi di ricerca); i punteggi dei singoli criteri sono almeno 18 (soggetto proponente), 25 (qualità della proposta) e 12 (impatto); il punteggio complessivo, comprensivo delle maggiorazioni, è almeno 70 punti. Sono previste premialità: 2 punti per il possesso della certificazione della parità di genere e 3 punti per l’iscrizione nell’elenco del rating di legalità AGCM.

  11. Operatività Bando: Apertura domande: 25/11/2026 ore 10:00
    Chiusura: A esaurimento risorse
  12. Dotazione Finanziaria: 631.015.237,00 EUR (integrabile fino a 631.015.237,00 EUR)
    Fonte: Fondo automotive di cui all’art. 22, comma 1, D.L. 1 marzo 2022, n. 17 (annualità 2026-2030), nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile
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